STATUTO


ART. 1 - DENOMINAZIONE SEDE

1.1 E' costituita in forma pubblica un'associazione denominata "Associazione Turistica Pro Loco Pianezzese "

1.2 L'associazione ha sede in Pianezza (TO) Via XXV Aprile , 4

ART. 2 - COSTITUZIONE ED AMBITO TERRITORIALE DI ATTIVITÀ

2.1 La Pro Loco riunisce in associazione tutte le persone fisiche (Soci) che intendono operare attivamente per favorire lo sviluppo turistico, culturale, ambientale, sociale, storico, artistico del territorio del Comune di Pianezza (TO) e favorire il miglioramento della vita dei suoi residenti.

2.2 La Pro Loco non ha finalità di lucro ed i suoi Soci operano a favore della medesima con il concetto del volontariato secondo un ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati con la previsione dell'elettività nelle cariche amministrative, ed indirizzato ad ottenere i migliori risultati possibili nell'ambito dell'attività di promozione ed utilità sociale, con divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

2.3 La Pro Loco può sviluppare la sua attività attraverso molteplici iniziative come ad esempio l'edizione e la pubblicazione di varia natura, fisse od in movimento, con mezzi tradizionali od elettronici e la partecipazione o l'organizzazione (in Italia od all'estero) di eventi idonei al raggiungimento dell'oggetto sociale.

2.4 La Pro Loco aderisce all' U.N.P.L.I. (Unione Nazionale Pro Loco d'Italia) ed al Comitato Regionale delle Pro Loco del Piemonte, nel rispetto dello Statuto e delle normative U.N.P.L.I.

ART. 3 - OGGETTO SOCIALE

3.1 Le finalità che la Pro Loco ha come oggetto sociale sono:

a) svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località, proponendo alle Amministrazioni competenti il miglioramento estetico della zona e tutte quelle iniziative atte a tutelare e valorizzare le bellezze naturali nonché il patrimonio storico-monumentale ed ambientale;

b) promuovere e organizzare, anche in collaborazione con Enti Pubblici e/o privati, iniziative (convegni, escursioni, spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti, manifestazioni sportive, fiere enogastronomiche e/o di altro genere, nonché iniziative di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti, ecc.) che servano ad attirare e rendere più gradito il soggiorno dei turisti e la qualità della vita dei residenti;

c) sviluppare l'ospitalità e l'educazione turistica d'ambiente e la conoscenza globale del territorio;

d) stimolare il miglioramento delle infrastrutture e della ricettività alberghiera ed extra alberghiera;

e) preoccuparsi del regolare svolgimento dei servizi locali interessanti il turismo, svolgendo tutte quelle azioni atte a garantirne la più larga funzionalità;

f) collaborare con gli Organi competenti nella vigilanza sulla conduzione dei servizi pubblici e privati di interesse turistico, verificando soprattutto il rispetto delle tariffe e proponendo, se del caso, le opportune modificazioni;

g) curare l'informazione e l'accoglienza dei turisti, anche con l'apertura di appositi uffici;

h) promuovere e sviluppare attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione della località (proposte turistiche specifiche per la terza età, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione e allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all'eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico-didattici per gruppi scolastici, scambi da e per l'estero per favorire la conoscenza del territorio, la cultura del medesimo anche ricollegando i valori del territorio e della cultura locali con quelli degli emigrati residenti all'estero).

i) aprire e gestire circoli per i soci. Per cui ai sensi dell’art. 148, commi 3, 5, 6, 7 e 8 del Testo Unico delle Imposte sul Reddito, con l’eventuale costituzione di un Circolo Pro Loco-UNPLI, l’attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata presso la Sede in cui si svolge l’attività istituzionale, sarà rivolta esclusivamente ai Soci iscritti, né potrà essere di natura commerciale.

ART.4 - SOCI 4.1 I soci della Pro Loco si distinguono in:

a) Soci Ordinari;
b) Soci Sostenitori;
c) Soci Benemeriti;
d) Soci Onorari.

4.2 Sono Soci Ordinari coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea. Possono essere iscritti come soci tutti i residenti nel Comune ed altresì coloro che per motivazioni varie (villeggianti, ex residenti, ecc.) sono interessati all'attività della Pro Loco.

4.3 Sono Soci Sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.

4.4 Sono Soci Benemeriti coloro che vengono denominati tali dal Consiglio Direttivo per meriti particolari acquisiti a favore della Pro Loco.

4.5 Sono Soci Onorari i Soci che vengono denominati tali dall'Assemblea per particolari meriti acquisiti nella vita della Pro Loco.

4.6 Non è ammessa la categoria dei Soci temporanei.

ART. 5 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI

5.1 I Soci Ordinari e Sostenitori devono versare la quota associativa annuale; i Soci Benemeriti e Onorari sono esentati dal pagamento della quota annuale.

5.2 Tutti i Soci, purché maggiorenni al momento dell'assemblea, hanno diritto:

a) di voto per eleggere gli organi direttivi della Pro Loco;

b) di essere eletti alle cariche direttive della Pro Loco;

c) di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti della Pro Loco;

d) a ricevere la tessera della Pro Loco;

e) a ricevere le pubblicazioni della Pro Loco;

f) a frequentare i locali della Pro Loco

g) ad ottenere eventuali facilitazioni in occasione di manifestazioni promosse o/ed organizzate dalla Pro Loco.

5.3 I Soci hanno l'obbligo di:

a) rispettare lo statuto ed i regolamenti della Pro Loco; b) versare nei termini la quota associativa alla Pro Loco; c) non operare in concorrenza con l'attività della Pro Loco.

ART. 6 - AMMISSIONE E PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

6.1 L'ammissione di un nuovo Socio viene decisa dal Consiglio Direttivo della Pro Loco a seguito del versamento della quota associativa annuale.

6.2 La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

6.3 L'esclusione di un Socio viene decisa dal Consiglio Direttivo della Pro Loco per dimissioni o per morosità o per indegnità o qualora intervengano gravi motivi relativamente a comportamenti del Socio che violano lo Statuto ed i Regolamenti della Pro Loco.

ART. 7 - ORGANI 7.1 Sono organi della Pro Loco:

a) l'Assemblea dei Soci;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) il Segretario ed il Tesoriere;

e) il Collegio dei Revisori dei Conti;

f) il Collegio dei Probiviri (eventuale);

g) il Presidente onorario (eventuale).

ART. 8 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

8.1 L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Soci e le sue decisioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano i Soci, secondo il concetto di sovranità dell'Assemblea dei Soci. Ogni Socio esprime un voto indipendentemente dall'ammontare della quota associativa versata, con eleggibilità libera degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo come da codice civile, mentre nell'ambito delle Associazioni Pro Loco non è ammesso il voto per corrispondenza.

8.2 L'Assemblea ha il compito di dare le direttive per la realizzazione delle finalità sociali.

8.3 All'Assemblea prendono parte tutti i Soci (quelli ordinari e sostenitori debbono essere in regola con la quota socialedell'anno in cui si svolge l'Assemblea). Sono consentite due deleghe, da rilasciarsi in forma scritta ad altro Socio.

8.4 L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

a) Le Assemblee, sia ordinaria sia straordinaria, sono presiedute dal Presidente della Pro Loco (o in sua assenza dal Vice Presidente), assistito dal Segretario. In caso di assenza di entrambi, l'Assemblea elegge tra i Soci presenti il Presidente dell'Assemblea; allo stesso modo l'Assemblea eleggerà un Segretario, in caso di assenza del Segretario della Pro Loco.

b) L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, viene indetta dal Presidente della Pro Loco, previa deliberazione del Consiglio che ne stabilisce la data e l'ordine del giorno, con avviso portato a conoscenza dei Soci (i soci devono essere in regola con il versamento della quota avvenuto almeno 30 giorni prima del giorno fissato per la celebrazione dell'Assemblea, valutando inoltre in contemporanea l'esistenza del tesseramento del Socio anche per l'anno precedente a quello della votazione) almeno quindici giorni prima della data fissata.

c) L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è valida (salvo quanto diversamente previsto nel presente statuto) in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei Soci e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; in seconda convocazione, da indirsi un ora dopo, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi.

8.5 L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno per le decisioni di sua competenza; delibera sul conto consuntivo dell'anno precedente, sulla formazione del bilancio preventivo, sul programma di attività e sulle proposte del Consiglio Direttivo o dei Soci.

8.6 L'Assemblea per l'approvazione dei bilanci deve essere convocata entro il 30 aprile.

8.7 L'Assemblea straordinaria è convocata:

a) dal Presidente quando ne ravvisi la necessità;

b) dietro richiesta scritta della maggioranza dei componenti del Consiglio;

c) a seguito di richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei Soci;

d) per le modifiche del presente Statuto;

e) per lo scioglimento della Pro Loco.

8.8 L'avviso di convocazione delle Assemblea (sia ordinaria sia straordinaria) deve essere consegnata a mano o a mezzo posta; la spedizione può essere sostituita dall'affissione con modalità idonee a portarli a conoscenza dei Soci (es. nella sede della pro loco, in pubblica bacheca, etc.).

8.9 Le modifiche statutarie sono adottate dall'Assemblea straordinaria con la maggioranza dei due terzi dei voti validi.

8.10 Delle riunioni assembleari e relative deliberazioni dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti i Soci presso la sede sociale.

ART. 9 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

9.1 L'Assemblea, dopo aver fissato il numero, elegge tra i Soci i componenti del Consiglio Direttivo

9.2. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri tale da assicurare una equilibrata rappresentatività degli iscritti che comunque non sia inferiore a cinque e non superiore a ventuno unità.

9.3 I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

9.4 Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte all'anno ed ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente od a seguito di richiesta scritta di almeno due terzi dei Componenti.

9.5 I Consiglieri che risultano assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Direttivo il quale provvede alla surrogazione dei medesimi come previsto nel successivo comma.

9.6 In caso di vacanza per qualsiasi motivo si procederà come segue: i Consiglieri mancanti saranno sostituiti con i Soci che, secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti; se non vi fossero più Soci da utilizzare per la surroga sarà indetta una nuova Assemblea elettiva per l'integrazione del Consiglio Direttivo, qualora ne sia compromessa la sua funzionalità. Solamente nel caso che la vacanza dei Soci nel Consiglio Direttivo sia contemporanea e riguardi la metà più uno dei Soci, l'intero Consiglio Direttivo sarà considerato decaduto ed il Presidente dovrà, entro due mese dal verificarsi della vacanza, indire l'Assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

9.7 Il Consiglio Direttivo decade se l'Assemblea dei Soci non approva il rendiconto consuntivo economico e finanziario: in questo caso il Presidente dovrà, entro un mese dalla predetta Assemblea, indire l'Assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo. 9.8 Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva di 1/3 (un terzo) dei membri del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità è determinante il voto del Presidente.

9.9 Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri per la gestione ordinaria della Pro Loco ed in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento delle finalità sociali che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate, in modo tassativo, all'Assemblea. Spetta inoltre al Consiglio Direttivo la gestione del patrimonio sociale, la formazione di un conto di previsione col relativo programma d'attuazione, la stesura del rendiconto economico e finanziario consuntivo e la relazione sull'attività svolta.

9.10 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono pubbliche.

9.11 Alla riunione del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare persone che siano interessate a particolari aspetti dell'attività della Pro Loco che possono partecipare senza diritto a voto.

9.12 Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed approvato di volta in volta dal Consiglio stesso, consultabile da tutti i soci presso la sede sociale.

ART. 10 - IL PRESIDENTE

10.1 Il Presidente della Pro Loco è eletto dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione con votazione a scrutinio segreto ovvero in altro modo accettato all'unanimità dal Consiglio Direttivo.

10.2 Il Vice Presidente (o i Vice Presidenti), nel numero stabilito dal Consiglio Direttivo, sono pure nominati dal Consiglio Direttivo al suo interno.

10.3 Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio Direttivo. Può essere riconfermato. La carica è gratuita.

10.4 In caso di assenza o di impedimento temporaneo sarà sostituito dal Vice Presidente o dai Vice Presidenti (i quali in tal caso operano congiuntamente).

10.5 In caso di impedimento definitivo o dimissioni verrà dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo che provvederà all'elezione di un nuovo Presidente.

10.6 Il Presidente è il rappresentante legale della Pro Loco, ha la responsabilità della sua Amministrazione, la rappresenta di fronte ai terzi ed in giudizio, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci, è responsabile della conservazione della documentazione contabile della Pro Loco.

10.7 E' assistito dal Segretario.

ART. 11 - IL SEGRETARIO ED IL TESORIERE

11.1 Il Tesoriere ed il Segretario sono nominati dal Consiglio Direttivo al suo interno.

11.2 Il Segretario assiste il Consiglio Direttivo, redige i verbali delle relative riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita della Pro Loco, assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici.

11.3 Il Segretario è responsabile, insieme al Presidente, della tenuta di idonea documentazione dalla quale risulta la gestione economica e finanziaria della Pro Loco nonché della regolare tenuta dei libri sociali.

11.4 Il Tesoriere segue i movimenti contabili della Pro Loco e le relative registrazioni.

11.5 E' possibile affidare i due incarichi ad un solo Consigliere.

ART. 12 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

12.1 Il Collegio dei Revisori dei conti è composto di tre membri eletti, a votazione segreta, di norma ogni tre anni, dall'Assemblea dei Soci.

12.2 Il Collegio dei Revisori dei conti ha il compito di esaminare periodicamente ed occasionalmente in qualsiasi momento la contabilità sociale.

12.3 I Revisori dei Conti sono invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo ed in tal caso possono esprimere la loro opinione sugli argomenti all'ordine del giorno, senza diritto di voto.

12.4 I Revisori dei conti durano in carica tre anni ma decadono in caso di decadenza del Consiglio Direttivo; essi sono rieleggibili.

ART. 13 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI (eventuale)

13.1 Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri eletti, a votazione segreta, di norma ogni tre anni, dall'Assemblea dei Soci.

13.2 I Probiviri hanno il compito di controllare il rispetto delle norme statutarie e di giudicare nel caso di controversia fra i Soci.

13.3 Il Collegio dei Probiviri può affidare le risoluzioni di controversie che non è in grado di decidere al Collegio dei Probiviri del Comitato Regionale U.N.P.L.I., ai sensi delle norme dello Statuto Regionale U.N.P.L.I..

13.4 I Probiviri durano in carica tre anni e non decadono in caso di decadenza del Consiglio Direttivo; essi sono rieleggibili.

ART. 14 - IL PRESIDENTE ONORARIO (eventuale)

14.1 Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore della Pro Loco. 14.2 Al Presidente Onorario possono essere affidati dal Consiglio Direttivo incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri Enti.

ART. 15 - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

15.1 Il Comitato Regionale U.N.P.L.I. può decidere il commissariamento di una Pro Loco iscritta:

a) su richiesta di almeno la metà più uno dei Soci membri del Consiglio Direttivo; b) su richiesta di almeno la metà più uno dei Soci; c) in caso di inattività del Consiglio Direttivo; d) in caso di irregolarità nella gestione della Pro Loco; e) negli altri casi previsti dallo Statuto Regionale dell'U.N.P.L.I..

15.2 Il Commissario viene nominato dal Comitato Regionale U.N.P.L.I. e deve entro sei mesi indire l'Assemblea per la rielezione del Consiglio Direttivo.

ART. 16 - ENTRATE E SPESE

16.1 Le risorse economiche con le quali la Pro Loco provvede al funzionamento ed allo svolgimento della propria attività sono:

a) quote e contributi dei Soci;

b) eredità, donazioni e legati;

c) contributi dell' Unione Europea e di organismi internazionali;

d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

f) proventi delle cessioni di beni e servizi ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliare e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

g) erogazioni liberali dei Soci e di terzi;

h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;

i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

16.2 Tutte le entrate ed i proventi dell'attività della Pro Loco sono utilizzati e spesi per il raggiungimento delle finalità della stessa e non possono essere divisi e/o distribuiti (neppure in modo indiretto) ai Soci.

16.3 Gli eventuali utili o avanzi di gestione della Pro Loco devono essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

ART. 17 - PRESTAZIONI DEI SOCI

17.1 La Pro Loco si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri Soci per il perseguimento dei fini istituzionali.

17.2 La Pro Loco può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri Soci.

17.3 Tutte le cariche della Pro Loco sono di norma gratuite. 17.4 Il Consiglio Direttivo delibera e decide in merito a quanto previsto dal presente articolo e può prevedere dei rimborsi delle spese documentate, sostenute dai Soci o da persone che hanno operato per la Pro Loco nell'ambito delle attività istituzionali.

17.5 Nel caso in cui la qualità della prestazione richieda un livello non amatoriale, il Consiglio Direttivo può affidare a professionisti (esterni o interni alla Pro Loco) mansioni e/o incarichi che potranno essere retribuiti a quotazioni di mercato e dietro prestazione di regolare documentazione fiscale.

ART. 18 - RENDICONTO CONSUNTIVO ECONOMICO E FINANZIARIO

18.1 Il Consiglio Direttivo della Pro Loco deve predisporre annualmente un rendiconto consuntivo economico e finanziario che deve essere approvato dall'Assemblea dei Soci annualmente. Contestualmente all'approvazione del bilancio.

18.2 Tale rendiconto deve essere redatto seguendo i criteri di cassa e di competenza come previsto dalla Legislazione vigente in materia.

18.3 Il rendiconto approvato dall'Assemblea sarà disponibile per la visione presso la sede della Pro Loco.

ART. 19 - SCIOGLIMENTO

19.1 L'eventuale scioglimento della Pro Loco sarà deciso dall'Assemblea Straordinaria appositamente convocata. In prima convocazione dovranno essere presenti almeno i 4/5 dei Soci e la decisione di scioglimento dovrà essere assunta con i 4/5 dei voti presenti. In seconda convocazione, da indirsi un'ora dopo. l'assemblea è validamente costituita con i 2/3 degli aventi diritto a deliberazione con il voto favorevole della metà più uno dei presenti.

19.2 In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo che si sarà provveduto al saldo di tutte le pendenze passive, il patrimonio residuo sarà devoluto in favore di altre Associazioni di promozione sociale oppure a fini di pubblica utilità con obbligo di essere utilizzate a fini di utilità sociale, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 Dicembre 1996, n° 662, e salvo destinazione imposta dalla legge.

19.3 I beni acquisiti con il concorso finanziario specifico e prevalente di Enti pubblici saranno devoluti al Comune nel cui territorio la Pro Loco ha sede con obbligo di essere utilizzate a fini di utilità sociale.

ART. 20 - NORME FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto.